Statuti dell'Associazione Amici di Padre Mantovani
I. DENOMINAZIONE SEDE E SCOPO
Articolo 1
Sotto la denominazione Amici di Padre Mantovani si costituisce un’Associazione ai sensi degli articoli 60 ss. del Codice civile svizzero.
Sede dell’Associazione è Lugano-Viganello.
Articolo 2
L’Associazione é apolitica ed ha per precipuo scopo di:
"Raccogliere fondi attraverso padrinati e altre azioni che permettano, nello spirito del defunto Padre Orfeo Mantovani, di venire in aiuto a Centri ed Opere di assistenza sociale e sanitaria, sviluppo, educazione e formazione in Paesi del Terzo Mondo" .
II. M E M B R I
Articolo 3
L’Associazione conta - membri attivi
- madrine e padrini
- simpatizzanti
Articolo 4
Sono membri attivi dell’Associazione tutte le persone fisiche di 18 anni compiuti, le persone giuridiche, gli enti morali che, sottoscrivendo la dichiarazione d'adesione, si impegnano ad adoperarsi personalmente per gli scopi dell’Associazione ed a versare la quota minima annua di frs. 100.--(persone fisiche) rispettivamente frs. 200.-- (persone giuridiche, enti morali).
Articolo 5
Sono madrine e padrini coloro i quali si obbligano a versare all'associazione un minimo di frs 84.-- all' anno (equivalenti a frs. 7.-- mensili )
Articolo 6
Sono simpatizzanti tutti coloro che, liberamente inviano somme di danaro od offrono altri aiuti.
III. ORGANI SOCIALI
Articolo 7
Gli organi dell’Associazione sono :
a. l'assemblea
b. il comitato
c. il consiglio direttivo
d. l'ufficio di controllo
Articolo 8
L'assemblea ordinaria è costituita da tutti i membri attivi (secondo l'art. 4) dell’Associazione e viene indetta almeno una volta ogni 3 (tre ) anni.
Essa viene convocata dal Comitato per scritto, con preavviso di 15 giorni inviato ai membri
L'assemblea é diretta dal presidente dell’Associazione o da un altro membro di comitato, secondo le decisioni del comitato stesso.
Articolo 9
L'assemblea ha le seguenti precipue competenze:
a. approva e modifica gli statuti
b. elegge il comitato ed i revisori ;
c. approva i rendiconti morali e finanziari del comitato, i rapporti dei revisori sugli esercizi decorsi;
d. decide circa l'esclusione dei membri e lo scioglimento dell’Associazione;
Le risoluzioni vengono prese a maggioranza dei presenti; per quelle che concernono le lettere a) e d), per le quali é richiesta la maggioranza dei 3/4 dei presenti.
Articolo 10
Il comitato é composto da 9 a 15 membri che svolgono tutte le loro funzioni senza rimunerazione.
Le decisioni del comitato saranno valide solo se è presente la metà dei membri. Le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, il voto del presidente è determinante.
Il comitato rimane in carica tre anni e i suoi membri saranno sempre rieleggibili.
Articolo 11
Il comitato si organizza; in particolare nomina nel suo seno il presidente, il vicepresidente e l'amministratore.
Il comitato ha le seguenti competenze:
a. stabilisce su proposta del consiglio direttivo , i programmi di aiuto e la loro copertura finanziaria;
b. controlla, tramite i suoi delegati ad hoc (che possono essere scelti anche all'infuori del comitato) il corretto impiego delle erogazioni finanziarie concesse e la realizzazione dei progetti sostenuti ;
c. designa, nel suo seno, il consiglio direttivo e ne sorveglia l'attività quale organo esecutivo principale ;
d. cura i rapporti di rappresentanza esterna; di norma il presidente rappresenta l’Associazione quando non sia diversamente disposto dal comitato;
e. designa i membri che firmano validamente per l’Associazione (la firma sociale dovendo sempre essere collettiva a due) ;
f. delega i propri rappresentanti per le singole mansioni;
g. cura gli interessi dell’Associazione nei confronti dell'autorità pubblica e di altri enti;
h. decide su ogni altro oggetto che non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea.
Articolo 12
II consiglio direttivo si compone del presidente, del vicepresidente, dell'amministratore nonché di due altri membri del comitato.
Le competenze del consiglio direttivo sono le seguenti :
a. cura e dirige le attività dell’Associazione, attuando i programmi deliberati dal comitato;
b. svolge l'amministrazione corrente;
c. gestisce il patrimonio dell'Associazione, con facoltà di svolgere ogni atto utile a tal scopo, in particolare di vendere, realizzare e mettere a pegno i beni, mobili o immobili che siano, rilasciare impegni di garanzia , ecc.
d. studia i progetti ed elabora il programma di aiuto, con i relativi impegni e coperture sul piano finanziario, e li propone al comitato
e. allestisce il preventivo annuo delle erogazioni e spese ed il conto consuntivo e li sottopone all'approvazione del comitato;
f. assume eventuali collaboratori;
g. tratta ogni questione di carattere urgente;
h. fissa la data delle assemblee e ne allestisce l'ordine del giorno; prepara i rapporti per l'assemblea.
Articolo 13
IL consiglio direttivo decide alla maggioranza di tutti i suoi componenti.
Qualora il consiglio non possa essere riunito oppure non si pervenga alla maggioranza prescritta, le decisioni di sua competenza possono , a titolo eccezionale essere adottate per via di corrispondenza, a condizione che sia raggiunta l'unanimità e che il consenso sia espresso per scritto in calce a decisione succintamente motivata.
Articolo 14
Di tutte le proprie decisioni del consiglio direttivo non saranno eseguite se non dopo l'approvazione tacita del comitato, che si riterrà accordato se entro 15 giorni dall'invio del verbale(del consiglio direttivo) un membro di comitato non avrà formulato osservazioni scritte e chiesto la convocazione del comitato.
Articolo 15
L'ufficio di controllo é composto di due membri, nominati dall'assemblea; provvede annualmente alla revisione dei conti di gestione esercitando una verifica approfondita e potendo accedere a tutti i documenti, con stesura di un rapporto annuale motivato e dettagliato, seppure i rendiconti all'assemblea vengano presentati soltanto ogni 3 anni.
I membri dell'ufficio di controllo stanno in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
Articolo 16
Il comitato ha facoltà di riunire, quando lo ritenga opportuno, in adunanza informativa le madrine ed i padrini nonché i simpatizzanti, i quali tutti potranno esprimersi con voce consultiva.
IV. PATRIMONIO
Articolo 17
I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti :
a. dalle quote annue dei membri attivi;
b. dai contributi regolari di madrine e padrini;
c. da ogni altra elargizione che le perviene.
Articolo 18
I fondi raccolti, dedotte le spese ordinarie di amministrazione, andranno versati totalmente ai Centri ed alle iniziative sostenuti secondo criteri che ne assicurino il migliore impiego giusta lo scopo non lucrativo dell’Associazione..
V. SCIOGLIMENTO
Articolo 19
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sociale sarà destinato agli enti ed iniziative di cui all'art. 2.
Qualora tale attribuzione si dimostrasse impossibile, il patrimonio sarà destinato, a giudizio dell'assemblea ad opere di sviluppo sociale.
Articolo 20
Per quanto non previsto dal presente statuto, trovano applicazione le relative norme del Codice civile svizzero sull’Associazione..
Il presente statuto, approvato dall'assemblea dei membri dell'Associazione Amici di P. Mantovani, tenuta il 30 settembre 1994, sostituisce quello del 27 marzo 19982, precedentemente in vigore.
Lugano, 30 settembre 1994
"Nessuno ha il diritto
di essere felice da solo!"