Statuti dell'Associazione Amici di Padre Mantovani

 

I.          DENOMINAZIONE SEDE E SCOPO

 

Articolo 1

Sotto la denominazione Amici di Padre Mantovani  si costitui­sce un’Associazione ai sensi degli articoli 60 ss. del Codice civile svizzero.

Sede dell’Associazione è Lugano-Viganello.

Articolo 2

L’Associazione é apolitica ed ha per precipuo scopo  di:

"Raccogliere fondi attraverso padri­nati e altre azioni che permettano, nello spirito del defunto Pa­dre Orfeo Mantovani, di venire in aiuto a Centri ed Opere di assistenza sociale e sanitaria, sviluppo, educazione e formazione in Paesi del Terzo Mondo" .

 

II.         M E M B R I

 

Articolo 3

L’Associazione conta    - membri attivi

                                   - madrine e padrini

                                   - simpatizzanti

Articolo 4

Sono membri attivi dell’Associazione tutte le persone fisiche di 18 anni com­piuti, le persone giuridiche, gli enti morali che, sottoscrivendo la dichiarazione d'adesione, si impegnano ad adoperarsi personalmente per gli scopi dell’Associazione ed a versare la quota minima annua di frs. 100.--(persone fisiche) rispettivamente frs. 200.-- (persone giuridiche, enti morali).

Articolo 5

Sono madrine e padrini coloro i quali si obbligano a versare  all'associazione un minimo  di frs 84.-- all' anno (equivalenti a frs. 7.-- mensili )

Articolo 6

Sono simpatizzanti  tutti coloro che, liberamente inviano somme di danaro od offrono altri aiuti.

 

III.        ORGANI  SOCIALI

 

Articolo 7

 

Gli organi dell’Associazione sono :

 

a.       l'assemblea

b.       il comitato

c.       il consiglio direttivo

d.       l'ufficio di controllo

Articolo 8

L'assemblea ordinaria è costituita da tutti i membri attivi (secondo l'art. 4) dell’Associazione e viene indetta almeno una volta ogni 3 (tre ) anni.

Essa viene convocata dal Comitato per scritto, con preavviso di 15 giorni inviato ai membri

L'assemblea é diretta dal presidente dell’Associazione o da un altro membro di comitato, secondo le decisioni del comitato stesso.

Articolo  9

L'assemblea ha le seguenti precipue competenze:

a.       approva e modifica gli statuti

b.       elegge il comitato ed i revisori ;

c.       approva i rendiconti morali e finanziari del comitato, i rapporti dei revisori sugli eserci­zi decorsi;

d. decide circa l'esclusione dei membri e lo scioglimento dell’Associazione;

 

Le risoluzioni vengono prese a maggioranza dei presenti; per quelle che con­cernono le lettere a) e d), per le quali é richie­sta la maggioranza  dei 3/4 dei presenti.          

Articolo  10

Il comitato é composto da 9 a 15 membri che svolgono tutte le loro funzioni senza rimunerazione.

Le decisioni del comitato saranno valide solo se è presente la metà dei membri. Le de­cisioni saranno prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, il voto del presidente è determinante.

Il comitato rimane in carica tre anni e i suoi membri saranno sempre rieleggibili.

Articolo 11

Il comitato si organizza; in particolare nomina nel suo seno il presidente, il vicepresidente e l'amministratore.

 

Il comitato ha le seguenti competenze:

 

a.         stabilisce su proposta del consiglio direttivo , i programmi di aiuto e la loro copertura finanziaria;

b.         controlla, tramite i suoi delegati ad hoc (che possono essere scelti anche all'infuori del comitato) il corretto impiego delle erogazioni finanziarie concesse e la realizzazione dei progetti sostenuti ;

c.         designa, nel suo seno, il consiglio direttivo e ne sorveglia l'attività quale organo esecutivo principale ;

d.         cura i rapporti di rappresentanza esterna; di norma il presidente rappresenta l’Associazione quando non sia diversamente disposto dal comitato;

e.         designa i membri che firmano valida­mente per l’Associazione (la firma sociale dovendo sempre essere collettiva a   due) ;

f.          delega i propri rappresentanti per le sin­gole mansioni;  

g.         cura gli interessi dell’Associazione nei confronti dell'autorità pubblica e di altri enti;

h.         decide su ogni altro oggetto che non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea.

 Articolo 12    

 

II consiglio direttivo si compone del presidente, del  vicepresidente, dell'amministratore nonché di due altri membri del comitato.

Le competenze del consiglio direttivo sono le seguenti :

a.  cura e dirige le attività dell’Associazione, attuando i programmi deliberati dal comitato;

b.  svolge l'amministrazione corrente;

c.   gestisce il patrimonio dell'Associazione, con facoltà di svolgere ogni atto utile a tal scopo, in particolare di vendere, realizzare e mettere a pegno i beni, mobili o immobili che siano, rilasciare impegni di garanzia , ecc.

d.  studia i progetti ed elabora il programma di aiuto, con i relativi impegni e coperture sul piano finanziario, e li propone al comitato

e.  allestisce il preventivo annuo delle erogazioni e spese ed il conto consuntivo e li sottopone all'approvazione del comitato;

f.   assume eventuali collaboratori;

g.  tratta ogni questione di carattere urgente;

h.  fissa la data delle assemblee e ne allestisce l'ordine del giorno; prepara i rapporti per l'assemblea.

Articolo 13

IL consiglio direttivo decide alla maggioranza di tutti i suoi componenti.

Qualora il consiglio non possa essere riunito oppure non si pervenga alla maggioranza prescritta, le decisioni di sua competenza possono , a titolo eccezionale essere adottate per via di corrispondenza, a condizione che sia raggiunta l'unanimità e che il consenso sia espresso per scritto in calce a decisione succintamente motivata.

Articolo 14

Di tutte le proprie decisioni del consiglio direttivo non saranno eseguite se non dopo l'approvazione tacita del comitato, che si riterrà accordato se entro 15 giorni dall'invio del verbale(del consiglio direttivo) un membro di comitato non avrà formulato osservazioni scritte e chiesto la convocazione del comitato.

Articolo 15

L'ufficio di controllo é composto di due membri, nominati dall'assemblea; provvede annual­mente alla revisione dei conti di gestione esercitando una verifica approfondita e potendo accedere a tutti i documenti, con stesura di un rapporto annuale motivato e dettagliato, seppure i rendiconti all'assemblea vengano presentati soltanto ogni 3 anni.

I membri dell'ufficio di controllo stanno in ca­rica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Articolo 16

Il comitato ha facoltà di riunire, quando lo ritenga opportuno, in adunanza informativa le madrine ed i padrini  nonché  i simpatizzanti, i quali tutti potranno esprimersi con voce consultiva.

 

IV.       PATRIMONIO

 

Articolo 17

 

I mezzi finanziari dell’Associazione sono costi­tuiti :

 

a.  dalle quote annue dei membri attivi;

b.  dai contributi regolari di madrine e padrini;

c.  da ogni altra elargizione che le perviene.

Articolo  18

 

I fondi raccolti, dedotte le spese ordinarie di amministrazione, andranno versati totalmente ai Centri ed alle iniziative sostenuti secondo criteri che ne assicurino il migliore impiego giusta lo scopo non lucrativo dell’Associazione..

 

V.        SCIOGLIMENTO

 

Articolo  19

In caso di scioglimento dell’Associazione, il pa­trimonio sociale sarà destinato agli enti ed iniziative di cui all'art. 2.

Qualora tale attribuzione si dimostrasse im­possibile, il patrimonio sarà  destinato, a giudi­zio dell'assemblea ad opere di sviluppo so­ciale.

Articolo  20

Per quanto non previsto dal presente statuto, trovano applicazione le relative norme del Codice civile svizzero sull’Associazione..

Il presente statuto, approvato dall'assemblea dei membri dell'Associazione  Amici di P. Man­tovani, tenuta il 30 settembre 1994, sostituisce quello del 27 marzo 19982, precedentemente in vigore.

 

 

Lugano, 30 settembre 1994